{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-09-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-48_1999-09-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59033&nX40_KEY=4933347&nTrefferzeile=1&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7e35550d1e5cbfa3cbcb36a41c209c26"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.09.1999 17.1999.48"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.09.1999 17.1999.48"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.09.1999 17.1999.48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:31:15", "Checksum": "0c5f62c634028db2562c429f9db0f237", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.09.1999 17.1999.48\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n2. Il ricorrente fa di nuovo carico al presidente della Corte delle assise correzionali di essere caduto nell’arbitrio condannandolo per la vendita di 45 g di eroina a __________ (punto 1.1 dell’atto di accusa). Ora, stando alla sentenza impugnata, __________ è credibile, poiché ha riconosciuto con certezza nel ricorrente la persona che gli ha più volte venduto dei quantitativi di eroina, perché non vi sono seri motivi per non credergli, considerato anche che per le sue ammissioni egli è stato condannato, e perché l’affermazione sua, secondo cui il prevenuto era solito frequentare il __________ Pub, dove egli sapeva di trovarlo tra le ore 10.00 e le ore 17.00 e dove egli lo contattava per gli acquisti presso il parco dell’Università, ha trovato conferma nella deposizione di __________, gerente dell’esercizio pubblico (sentenza, pag.5 e 6). Secondo il ricorrente, _____________ non è credibile già per il solo fatto che egli ha riferito di avere acquistato i contestati quantitativi di eroina a partire da luglio del 1998, ossia da una data impossibile, considerato che egli è giunto in Svizzera – come accertato in sentenza – soltanto il 22 agosto 1998. Ora, il primo giudice non ha trascurato il problema, rilevando che il teste è apparso per propria ammissione confuso sulle date, in specie su quella riferita all’inizio dei pretesi acquisti, situati o alla fine di luglio o alla fine di agosto (sentenza, pag. 8). La prima Corte ha però soggiunto che _____________ ha riferito in modo sicuro che il traffico ha preso termine il 2 ottobre successivo e sul fatto che tra un acquisto e l’altro trascorrevano in media circa 5 giorni. Tenendo conto quindi di 7, rispettivamente 8 acquisti, l’arco di tempo che entra in considerazione – sempre secondo il primo giudice – si riduce a 30–40 giorni. Tale conclusione – fondata sui soli dati certi riferiti dal soggetto che ha indicato nel ricorrente il suo fornitore di droga – non è affatto arbitraria. Essa costituisce semmai addirittura la soluzione più favorevole al prevenuto, ove si consideri che nel determinare il quantitativo di droga venduta, la Corte di merito si è dimostrata prudente; richiamato il verbale del 10 marzo 1999 davanti al Procuratore pubblico (act. 26), la stessa Corte ha infatti ridimensionato l’atto di accusa, accertando un traffico di 45 g di eroina, corrispondenti a 5 grammi per volta nei primi sei acquisti e a 15 grammi in occasione dell’ultimo acquisto (sentenza, pag. 9). Come visto, il ricorrente dissente da questa conclusione. Egli si limita però a fornire la propria versione e interpretazione dei fatti, contrapponendola a quella riportata nella sentenza impugnata, ovvero proponendo un proprio conteggio per quanto riguarda sia il periodo in cui sarebbero stati effettuati i contestati acquisti, sia il quantitativo effettivo di eroina spacciata, senza però ancora dimostrare che, optando per una soluzione diversa, ossia non facendo propria l’alternativa illustrata nel gravame, il primo giudice avrebbe errato manifestamente. Al ricorrente va ricordato che per fondare un ricorso fondato sul divieto dell’arbitrio non è sufficiente rendere verosimile una soluzione alternativa, magari finanche preferibile, ma è necessario dimostrare che, scegliendo una via diversa, il giudice di merito abbia abusato del proprio potere di apprezzamento, a tal punto da trascendere nell’arbitrio. Già si è visto che il ricorso non ha però soddisfatto tale requisito. D’altro canto il primo giudice non si è limitato a queste sole considerazioni; egli ha altresì rilevato che quanto riferito da _____________ sulla presenza del ricorrente al _____________ Pub – sempre fermamente contestata dal diretto interessato – è stato confermato anche dal gerente dell’esercizio pubblico _____________ (sentenza, pag. 9). Ancora una volta il ricorso è pertanto destinato all’insuccesso.\n3. Confondendo il ricorso per cassazione fondato sul divieto dell’ar-bitrio con l’appello, il ricorrente espone diverse considerazioni sull’affidabilità dei soggetti (__________, __________ e _____________) che lo hanno chiamato in causa, e quindi sulla rilevanza di queste chiamate in correità. La natura appellatoria e quindi inammissibile delle singole critiche è così palese, da non richiedere ulteriore disamina.\n4. Il ricorrente si duole infine della pena irrogatagli, rimproverando al presidente della Corte di assise di non avere correttamente valutato gli elementi che, unanimemente, vanno nella direzione di una pena sospesa condizionalmente.\na) Nella commisurazione della pena il giudice fruisce di ampia autonomia quando valuta l’importanza di ogni fattore ad essa preposto ex art. 63 CP. Egli deve indicare perciò quale peso attribuisce ai vari elementi considerati, non necessariamente in cifre o percentuali, ma in modo che l’autorità di ricorso possa – pur rispettando la sua latitudine di apprezzamento – seguire il suo ragionamento e controllare l’appli-cazione della legge (Queloz, Commentaire de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de fixation de la peine, in: RPS 116/1998 pag. 136 segg.). Sapere se la pena risponda a tali esigenze e rientri nei limiti edittali è una questione di diritto, che va quindi esaminata liberamente dalla Corte di cassazione e di revisione penale; nella commisurazione della pena, per contro, la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – ove il giudice di merito sia stato esageratamente severo o esageratamente mite a tal punto da cadere nell’eccesso o nell’abuso del potere di apprezzamento (DTF 123 IV 152 consid. 2a con richiami)."}