{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-09-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-48_1999-09-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59033&nX40_KEY=4933347&nTrefferzeile=1&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7e35550d1e5cbfa3cbcb36a41c209c26"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.09.1999 17.1999.48"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.09.1999 17.1999.48"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.09.1999 17.1999.48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:31:15", "Checksum": "0c5f62c634028db2562c429f9db0f237", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.09.1999 17.1999.48\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nIn concreto il primo giudice ha accertato che lo sconosciuto, che il 21 agosto ha consegnato presso il parco giochi dell’Università due sacchettini minigrip di eroina a __________ e __________– intenzionati a venderli a __________ e a __________, presenti sul posto – e che è riuscito a sfuggire all’inse–guimento della polizia, dopo essersi liberato di 4 sacchettini minigrip contenenti complessivamente circa 20 g di eroina, non poteva che essere il ricorrente. Egli lo ha desunto dalle dichiarazioni di __________, che ha indicato con sicurezza nel prevenuto la persona che gli aveva consegnato l’eroina da vendere ai due tossicodipendenti, dalla deposizione di __________, che ha riferito di avere notato in occasione dei suoi acquisti di eroina lo stesso __________ giungere assieme al ricorrente, tanto da fargli credere che i due fossero soci, dalle menzogne dell’accusato sul preteso giorno in cui avrebbe lasciato la Svizzera, (sentenza, pag. 7), e non da ultimo dalla deposizione di __________ , che ha riferito di avere spesso visto il prevenuto frequentare il suo esercizio pubblico (__________Pub) situato nelle vicinanze del parco dell’Università e, in un’occasione, accompagnare due ragazzi che dall’aspetto sembravano consumatori di droghe (sentenza, pag. 5 e 6). Come rilevato, il ricorrente rimprovera al presidente della Corte delle assise correzionali di essere stato frettoloso nell’evidenziare che la mancata identificazione sua da parte dei poliziotti che lo avrebbero invano inseguito nel parco, è irrilevante, poiché essi stavano procedendo al controllo e al fermo di altre quattro persone (sentenza, pag. 8). A suo giudizio tale affermazione è smentita dal rapporto di polizia medesimo, dove gli agenti interessati hanno riferito che lo sconosciuto che si era avvicinato a __________ era probabilmente un albanese. Per affermare ciò – sempre secondo il ricorrente – gli agenti dovevano avere però visto bene la persona in causa; il fatto che essi in seguito non siano più stati in grado di identificarla, costituisce un riscontro a suo favore, non fosse che in applicazione del principio in dubio pro reo. L’obiezione non regge. La circostanza che gli agenti di polizia abbiano allora ritenuto che dalle sembianze la persona che si era incontrata con __________ fosse probabilmente un albanese, non significa ancora necessariamente che essi dovevano avere inquadrato il soggetto in causa al punto tale, da dovere necessariamente essere in grado di identificarlo e riconoscerlo in qualsiasi momento. E’ immaginabile che essi avevano osservato la scena da un certa distanza – altrimenti avrebbero arrestato senza difficoltà tutti i protagonisti – e non va nemmeno trascurato che diverse erano le persone controllate e che la fattispecie si è svolta in tempi rapidi (sen–tenza, pag. 8). Non è pertanto possibile rimproverare alla Corte di merito di essere caduta nell’arbitrio, ossia di avere errato manifestamente, nel non considerare importante la mancata identificazione nella persona del ricorrente da parte degli agenti di polizia impegnati nell’operazione del 21 agosto 1998. Invero, il ricorrente fa altresì valere che non soltanto nessuna impronta è stata trovata sui sacchetti minigrip gettati dallo sconosciuto inseguito dalla polizia, ma che addirittura –contrariamente a quanto affermato dal primo giudice– una prova del genere non è nemmeno stata esperita. Ora, il rilievo non è privo di fondatezza, nella misura in cui esso è diretto contro l’affermazione della prima Corte, secondo cui l’assenza di impronte digitali sul pacchetto di sigarette contenente i 4 minigrip di eroina, non sarebbe determinante, poiché non sempre la polizia scientifica riesce a evidenziare impronte digitali comparabili (sentenza, pag. 8). Dal fascicolo processuale non risulta infatti che un’indagine del genere sia stata esperita (né il primo giudice, né il Procuratore pubblico hanno spiegato quale atto del processo suffragherebbe tale circostanza). Anzi, sembrerebbe proprio che nessuna prova di questo tipo sia stata ordinata (act. 33). Ciò impone di verificare se, riconoscendo il ricorrente colpevole del reato nonostante che non sia stata eseguita alcuna ricerca al riguardo, il primo giudice sia caduto nell’arbitrio anche nel suo risultato. Perché una sentenza incorra nell’annullamento non basta, in effetti, che siano arbitrari i motivi. Occorre che sia arbitrario anche il suo esito (DTF 123 I 5 consid. 4a, 122 II 130 consid. 2a, 122 I 253 consid. 6c, 61 consid. 3a, 12o ia 369 consid. 3a). Nella fattispecie ciò non è però ancora il caso. Diversi altri qualificati riscontri – la chiamata in correità di __________, la confessione di __________, che ha riferito di avere visto in occasione dei suoi acquisti di eroina un paio di volte lo stesso __________ arrivare insieme al ricorrente, tanto da pensare che i due fossero soci, e la deposizione del gerente del __________ Pub, che ha confermato l’assidua presenza del prevenuto nel suo esercizio pubblico, sito nei pressi del parco dell’Università (circostanza sempre contestata dall’interessato) consentivano infatti al primo giudice, senza incorrere in arbitrio di sorta, di ritenere l’accusato coinvolto nello spaccio di droga e quindi colpevole della specifica imputazione. Discende pertanto che il ricorso deve essere disatteso, siccome infondato."}