{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-09-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-48_1999-09-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59033&nX40_KEY=4933347&nTrefferzeile=1&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7e35550d1e5cbfa3cbcb36a41c209c26"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.09.1999 17.1999.48"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.09.1999 17.1999.48"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.09.1999 17.1999.48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:31:15", "Checksum": "0c5f62c634028db2562c429f9db0f237", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.09.1999 17.1999.48\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte di\ncassazione e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nPellegrini, presidente, |\n||||\n|\nsegretario: |\nIsotta, cancelliere |\nsedente per statuire sul ricorso per cassazione del 2 agosto 1999 presentato da\n|\n|\n_____________ (patrocinato dal lic. iur. __________) |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla sentenza emanata il 21 giugno 1999 dal presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano nei suoi confronti; |\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione:\n1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;\n2. Il giudizio sulle spese.\nRitenuto\nin fatto: A. Con sentenza del 21 giugno 1999 il presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano ha riconosciuto _____________ colpevole di violazione della legge federale sugli stupefacenti, per avere venduto, tentato di vendere e detenuto per la vendita almeno 85 g di eroina e venduto almeno 2 g di cocaina, e di entrata illegale, per essere entrato in Svizzera fuori valico e senza documenti di legittimazione. Egli lo ha di conseguenza condannato alla pena di 22 mesi di detenzione (computato il carcere preventivo sofferto) e all’espulsione dal territorio svizzero per un tempo di 10 anni. Ha pure ordinato la confisca della droga sequestrata.\nB. Contro la sentenza di assise _____________ ha inoltrato il 24 giugno 1999 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentato il 2 agosto successivo, egli chiede: in via principale, il proscioglimento dall’imputazione di violazione della legge federale sugli stupefacenti e il rinvio degli atti a una nuova Corte di assise per ricommisurazione della pena; in via subordinata, la condanna per violazione della legge federale sugli stupefacenti per quantitativi minori di droga trafficata, e per entrata illegale, con conseguente condanna a 18 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente e all’espulsione dalla Svizzera per un tempo di 15 (recte, 10) anni.\nC. Con osservazioni del 24 agosto 1994 il Procuratore pubblico ha chiesto la reiezione del ricorso.\nConsiderando\nin diritto: 1. Il ricorrente impugna la condanna relativa alle imputazioni riportate nei punti 1.3 e 1.4 dell’atto di accusa, facendo carico al presidente della Corte delle assise correzionali di essere caduto nell’arbitrio e di avere violato il principio in dubio pro reo per avere trascurato, nel vagliare la credibilità della chiamata di correo di __________, riscontri a lui favorevoli, ossia suscettibili di scagionarlo dalla relativa accusa. Egli richiama anzitutto il fatto che gli agenti di polizia, che il 21 ottobre 1998 lo avrebbero invano inseguito – stando alla sentenza impugnata– non siano poi stati in grado di identificarlo come l’autore del reato, nonostante che essi abbiano in un primo tempo riferito di avere avuto modo di vederlo; soggiunge inoltre che sui sacchetti di droga gettati dal fuggiasco durante il noto inseguimento non siano state riscontrate impronte digitali compatibili con le sue. Ora, la Corte di cassazione e di revisione penale è abilitata a rivedere gli accertamenti di prima sede solo con cognizione circoscritta all’arbitrio (art. 288 lett. c CPP). L’accertamento può essere censurato, quindi, solo ove risulti manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF 124 I 208 consid. 4, 174 consid. 2g, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b)."}