La violazione dell’art. 196 cpv. 4 CPP va considerata sanata per il fatto che le parti civili conoscono ora le risultanze del complemento istruttorio, di modo che il nuovo giudice intimerà alle parti la citazione per un nuovo dibattimento. Ricevuta la citazione, le parti civili potranno avvalersi dell’art. 227 CPP, ferma restando la riserva dell’art. 228 CPP. 7. L’esito del ricorso comporta il carico degli oneri processuali allo Stato (art. 15 cpv. 1 e 2 CPP). Non si assegnano ripetibili, non avendo i ricorrenti dovuto far capo all’assistenza di un legale. Per questi motivi, visto sulle spese l’art. 39 lett. d LTG, pronuncia: