Su questo punto il ricorso si dimostra provvisto perciò di buon diritto. 6. In caso di accoglimento del ricorso la Corte di cassazione e di revisione penale rinvia la causa alla competente Corte del merito (art. 296 cpv. 1 CPP), salvo riformare essa medesima la sentenza ove abbia sufficienti elementi di giudizio (art. 296 cpv. 2 CPP). Nella fattispecie questa Corte non può evidentemente statuire nel merito, non potendo essa considerare atti acquisiti in dispregio di norme procedurali. Solo il rinvio degli atti al Pretore viciniore per nuovo giudizio può quindi entrare in linea di conto. La violazione dell’art. 196 cpv.