3 CPP costituisce una violazione di norme essenziali di procedura nel senso dell’art. 288 lett. b CPP. In concreto le parti civili si sono viste precludere, infatti, la possibilità di proporre a loro volta mezzi di prova da contrapporre a quanto l’accusato aveva addotto nel complemento istruttorio del 26 settembre 1996, prima della chiusura dell’istruzione formale, e non hanno avuto la possibilità di beneficiare per lo meno della riserva per la notifica di prove prevista dall’art. 228 cpv. 1 CPP. Su questo punto il ricorso si dimostra provvisto perciò di buon diritto.