Né potevano attendersi in buona fede, indipendentemente da quanto la difesa aveva fatto valere durante l’arringa dibattimentale, che il Pretore facesse capo a documenti non regolarmente acquisiti per motivare il proscioglimento (sentenza, consid. 6). In ultima analisi essi hanno quindi subìto pregiudizio, poiché l’art. 78 CPP impone l’intimazione alla parte civile di tutti gli atti che concernono i suoi diritti. E non v’è dubbio che la disattenzione dell’art. 196 cpv. 3 CPP costituisce una violazione di norme essenziali di procedura nel senso dell’art. 288 lett.