In effetti, giusta l’art. 196 cpv. 4 CPP, nel caso in cui si acquisiscano mezzi di prova complementari occorre procedere a un nuovo deposito degli atti (art. 196 cpv. 1) relativamente all’oggetto dei nuovi elementi probatori e alle loro risultanze. In concreto il Procuratore pubblico ha notificato alle parti il deposito degli atti l’11 settembre 1996, concedendo il 23 settembre successivo una proroga su richiesta dell’accusato. Questi ha chiesto il 26 settembre 1996 l’assunzione di 11 documenti, indicando i motivi della richiesta (act. 9). Lo stesso 26 febbraio 1996 il Procuratore pubblico ha notificato la chiusura dell’istruzione formale (act.