v. anche DTF 119 IV 332 consid. 1c). Nel caso in esame l’omissione del Pretore non ha arrecato pregiudizio alcuno ai ricorrenti, che sono insorti tempestivamente e nelle debite forme alla Corte di cassazione e di revisione penale. Infine, nessuna norma di procedura impone di indicare espressamente nella sentenza le parti cui l’atto viene intimato. Ne segue che, comunque sia, i vizi di procedura invocati dai ricorrenti non giustificano l’annullamento della sentenza impugnata. 5. Diverso è il giudizio invece per quel che è della mancata notifica del complemento istruttorio 26 settembre 1996 con annessi i documenti da 1 a 11. In effetti, giusta l’art. 196 cpv.