Per quel che attiene alla mancata esposizione dei motivi essenziali del proscioglimento da parte del Pretore, l’art. 276 cpv. 1 CPP non commina la nullità della sentenza in caso di omissione, né i ricorrenti indicano in che misura essa abbia costituito un ostacolo alla presentazione del ricorso per cassazione. Quanto alla mancata indicazione dei rimedi di diritto e del termine per proporli (art. 276 cpv. 3 CPP), in linea di principio la doglianza è fondata, nel senso che la norma predetta obbliga il giudice a farne menzione.