In sintesi, essi postulano l’annullamento della sentenza impugnata dolendosi della violazione dei diritti delle parti civili e dei vizi di procedura invocati. 4. Per quanto riguarda la prima censura, i ricorrenti non pretendono di avere subito pregiudizio concreto dalla asserita violazione. D’altro lato, ove avessero ritenuto di essere limitati nell’esercizio dei propri diritti, essi avrebbero dovuto esigere che il vizio procedurale fosse quanto meno verbalizzato. Per quel che attiene alla mancata esposizione dei motivi essenziali del proscioglimento da parte del Pretore, l’art. 276 cpv.