I ricorrenti si dolgono che al dibattimento il Pretore ha più volte interrotto l’arringa della parte civile, non ha esposto i motivi essenziali alla base del proscioglimento, ha tralasciato di indicare il rimedio di diritto contro la sentenza, così come il termine per proporlo, e ha omesso di menzionare le parti cui il giudizio è stato intimato. Fanno valere inoltre di non essere mai giunti a conoscenza dell’istanza di complemento d’istruttoria presentata dall’accusato il 26 settembre 1996, né tanto meno dei documenti annessi a quest’ultima, se non altro fino all’arringa della difesa.