Sia come sia, il problema non ha rilevanza particolare, dal momento che oggetto della querela è la lettera indirizzata il 25 giugno 1995 dall’accusato a entrambi i legali, in quanto titolari dello studio legale e notarile (doc. _). 3. I ricorrenti si dolgono che al dibattimento il Pretore ha più volte interrotto l’arringa della parte civile, non ha esposto i motivi essenziali alla base del proscioglimento, ha tralasciato di indicare il rimedio di diritto contro la sentenza, così come il termine per proporlo, e ha omesso di menzionare le parti cui il giudizio è stato intimato.