Nel ricorso si rileva anzitutto che della causa creditoria si è occupata l’avv. __________, mentre l’avv. __________ mai ha avuto a che fare con le parti. Nella misura in cui si limita a menzionare “l’avv. __________ ” senza ulteriore precisazione, il giudizio del Pretore andrebbe quindi annullato perché se per “avv. __________ ” si intende l’avv. __________, la ricostruzione dei fatti non trova riscontro nel fascicolo processuale, mentre se per “avv. __________ ” si intende l’avv. __________, è stata omessa la disamina del reato nei confronti del contitolare. I ricorrenti trascurano tuttavia che il decreto di stralcio del 18 maggio 1995 (doc.