Considerando in diritto: 1. In sede di cassazione è vietato mutare il materiale processuale che ha formato oggetto del precedente giudizio. Nuovi documenti non sono quindi ricevibili (Rep. 1973 pag. 240 consid. 7; CCRP, sentenza del 1° ottobre 1997 in re N., consid. 1). Lo scritto indirizzato il 10 aprile 1995 dall’avv. __________ alla __________ (doc. _), prodotto con il ricorso, non può pertanto essere preso in considerazione. Il doc. _ corrisponde invece al doc. _ e fa già parte degli atti. 2. Nel ricorso si rileva anzitutto che della causa creditoria si è occupata l’avv. __________, mentre l’avv. __________ mai ha avuto a che fare con le parti.