{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-05-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1998-68_1999-05-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=57352&nX40_KEY=4933354&nTrefferzeile=4&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "37b72f39aa34103b0774706254f1bc93"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1998.68"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 17.05.1999 17.1998.68"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 17.05.1999 17.1998.68"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 17.05.1999 17.1998.68"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:22:14", "Checksum": "2ee516e51f3837067fdbc88fc889bb9e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 17.05.1999 17.1998.68\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n5. Diverso è il giudizio invece per quel che è della mancata notifica del complemento istruttorio 26 settembre 1996 con annessi i documenti da 1 a 11. In effetti, giusta l’art. 196 cpv. 4 CPP, nel caso in cui si acquisiscano mezzi di prova complementari occorre procedere a un nuovo deposito degli atti (art. 196 cpv. 1) relativamente all’oggetto dei nuovi elementi probatori e alle loro risultanze. In concreto il Procuratore pubblico ha notificato alle parti il deposito degli atti l’11 settembre 1996, concedendo il 23 settembre successivo una proroga su richiesta dell’accusato. Questi ha chiesto il 26 settembre 1996 l’assunzione di 11 documenti, indicando i motivi della richiesta (act. 9). Lo stesso 26 febbraio 1996 il Procuratore pubblico ha notificato la chiusura dell’istruzione formale (act. 14). Se non che, ricevendo quest’ultimo atto i ricorrenti potevano solo presumere che il termine prorogato con decisione del 23 settembre 1996 fino al 14 ottobre 1996 (act. 8) fosse scaduto inutilizzato. Né potevano attendersi in buona fede, indipendentemente da quanto la difesa aveva fatto valere durante l’arringa dibattimentale, che il Pretore facesse capo a documenti non regolarmente acquisiti per motivare il proscioglimento (sentenza, consid. 6). In ultima analisi essi hanno quindi subìto pregiudizio, poiché l’art. 78 CPP impone l’intimazione alla parte civile di tutti gli atti che concernono i suoi diritti. E non v’è dubbio che la disattenzione dell’art. 196 cpv. 3 CPP costituisce una violazione di norme essenziali di procedura nel senso dell’art. 288 lett. b CPP. In concreto le parti civili si sono viste precludere, infatti, la possibilità di proporre a loro volta mezzi di prova da contrapporre a quanto l’accusato aveva addotto nel complemento istruttorio del 26 settembre 1996, prima della chiusura dell’istruzione formale, e non hanno avuto la possibilità di beneficiare per lo meno della riserva per la notifica di prove prevista dall’art. 228 cpv. 1 CPP. Su questo punto il ricorso si dimostra provvisto perciò di buon diritto.\n6. In caso di accoglimento del ricorso la Corte di cassazione e di revisione penale rinvia la causa alla competente Corte del merito (art. 296 cpv. 1 CPP), salvo riformare essa medesima la sentenza ove abbia sufficienti elementi di giudizio (art. 296 cpv. 2 CPP). Nella fattispecie questa Corte non può evidentemente statuire nel merito, non potendo essa considerare atti acquisiti in dispregio di norme procedurali. Solo il rinvio degli atti al Pretore viciniore per nuovo giudizio può quindi entrare in linea di conto. La violazione dell’art. 196 cpv. 4 CPP va considerata sanata per il fatto che le parti civili conoscono ora le risultanze del complemento istruttorio, di modo che il nuovo giudice intimerà alle parti la citazione per un nuovo dibattimento. Ricevuta la citazione, le parti civili potranno avvalersi dell’art. 227 CPP, ferma restando la riserva dell’art. 228 CPP.\n7. L’esito del ricorso comporta il carico degli oneri processuali allo Stato (art. 15 cpv. 1 e 2 CPP). Non si assegnano ripetibili, non avendo i ricorrenti dovuto far capo all’assistenza di un legale.\nPer questi motivi,\nvisto sulle spese l’art. 39 lett. d LTG,\npronuncia: 1. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono trasmessi al Pretore viciniore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 600.–\nb) spese fr. 100.–\nfr. 700.–\nsono posti a carico dello Stato.\n3. Intimazione a:\n– avvocati __________;\n– __________;\n– avv. __________;\n– Ministero pubblico, Lugano;\n– Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5;\n– Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6.\nPer la Corte di cassazione e di revisione penale\nIl presidente Il segretario\n|\nQuesto giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 272 PPF). |"}