{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-05-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1998-68_1999-05-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=57352&nX40_KEY=4933354&nTrefferzeile=4&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "37b72f39aa34103b0774706254f1bc93"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1998.68"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 17.05.1999 17.1998.68"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 17.05.1999 17.1998.68"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 17.05.1999 17.1998.68"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:22:14", "Checksum": "2ee516e51f3837067fdbc88fc889bb9e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 17.05.1999 17.1998.68\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n2. Nel ricorso si rileva anzitutto che della causa creditoria si è occupata l’avv. __________, mentre l’avv. __________ mai ha avuto a che fare con le parti. Nella misura in cui si limita a menzionare “l’avv. __________ ” senza ulteriore precisazione, il giudizio del Pretore andrebbe quindi annullato perché se per “avv. __________ ” si intende l’avv. __________, la ricostruzione dei fatti non trova riscontro nel fascicolo processuale, mentre se per “avv. __________ ” si intende l’avv. __________, è stata omessa la disamina del reato nei confronti del contitolare. I ricorrenti trascurano tuttavia che il decreto di stralcio del 18 maggio 1995 (doc. _) menziona quali patrocinatori della __________ entrambi i titolari dello studio legale e che la querela del 21 settembre 1995 (act. 1) è stata firmata da tutti e due. Per “avv. __________ ” la sentenza impugnata intende evidentemente le due parti civili, senza ulteriore distinzione. Sia come sia, il problema non ha rilevanza particolare, dal momento che oggetto della querela è la lettera indirizzata il 25 giugno 1995 dall’accusato a entrambi i legali, in quanto titolari dello studio legale e notarile (doc. _).\n3. I ricorrenti si dolgono che al dibattimento il Pretore ha più volte interrotto l’arringa della parte civile, non ha esposto i motivi essenziali alla base del proscioglimento, ha tralasciato di indicare il rimedio di diritto contro la sentenza, così come il termine per proporlo, e ha omesso di menzionare le parti cui il giudizio è stato intimato. Fanno valere inoltre di non essere mai giunti a conoscenza dell’istanza di complemento d’istruttoria presentata dall’accusato il 26 settembre 1996, né tanto meno dei documenti annessi a quest’ultima, se non altro fino all’arringa della difesa. Fosse avvenuto un ulteriore deposito degli atti consecutivo all’assunzione dei documenti 1–11, essi avrebbero potuto produrre documenti a loro volta per documentare che l’avv. __________ non era a conoscenza delle trattative tra l’accusato e la __________. In sintesi, essi postulano l’annullamento della sentenza impugnata dolendosi della violazione dei diritti delle parti civili e dei vizi di procedura invocati.\n4. Per quanto riguarda la prima censura, i ricorrenti non pretendono di avere subito pregiudizio concreto dalla asserita violazione. D’altro lato, ove avessero ritenuto di essere limitati nell’esercizio dei propri diritti, essi avrebbero dovuto esigere che il vizio procedurale fosse quanto meno verbalizzato. Per quel che attiene alla mancata esposizione dei motivi essenziali del proscioglimento da parte del Pretore, l’art. 276 cpv. 1 CPP non commina la nullità della sentenza in caso di omissione, né i ricorrenti indicano in che misura essa abbia costituito un ostacolo alla presentazione del ricorso per cassazione. Quanto alla mancata indicazione dei rimedi di diritto e del termine per proporli (art. 276 cpv. 3 CPP), in linea di principio la doglianza è fondata, nel senso che la norma predetta obbliga il giudice a farne menzione. La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare nondimeno, con riferimento all’art. 216 vCPP, che la mancata indicazione delle vie di ricorso non inficia la validità della sentenza se non causa in pregiudizio – almeno virtuale – alle parti, ovvero se non trascende in una violazione essenziale di procedura (Rep. 1987 pag. 267). L’art. 4 Cost. non assicura del resto garanzie maggiori (DTF 111 Ia 283; v. anche DTF 119 IV 332 consid. 1c). Nel caso in esame l’omissione del Pretore non ha arrecato pregiudizio alcuno ai ricorrenti, che sono insorti tempestivamente e nelle debite forme alla Corte di cassazione e di revisione penale. Infine, nessuna norma di procedura impone di indicare espressamente nella sentenza le parti cui l’atto viene intimato. Ne segue che, comunque sia, i vizi di procedura invocati dai ricorrenti non giustificano l’annullamento della sentenza impugnata."}