{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-05-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1998-68_1999-05-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=57352&nX40_KEY=4933354&nTrefferzeile=4&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "37b72f39aa34103b0774706254f1bc93"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1998.68"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 17.05.1999 17.1998.68"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 17.05.1999 17.1998.68"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 17.05.1999 17.1998.68"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:22:14", "Checksum": "2ee516e51f3837067fdbc88fc889bb9e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 17.05.1999 17.1998.68\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte di\ncassazione e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nPellegrini, presidente, |\n|\nsegretario: |\nIsotta, cancelliere |\nsedente per statuire sul ricorso per cassazione del 1° dicembre 1998 presentato dagli\n|\n|\navvocati __________ |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla sentenza pronunciata l’11 (recte: 10) novembre 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti di\n__________, (patrocinato dall’avv. __________); |\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;\n2. Il giudizio sulle spese.\nRitenuto\nin fatto: A. Nell’ambito di un’operazione immobiliare promossa dalla Cassa pensioni __________ a __________, __________, __________ e altri due soci hanno assunto nel 1994 il mandato di impresa generale. In tale veste essi hanno subappaltato i lavori relativi all’impianto di riscaldamento alla ditta __________ (nel frattempo fallita), tra i cui fornitori figurava la __________. Non ottenendo il saldo delle proprie fatture, con petizione del 20 febbraio 1995 __________, patrocinata dagli avvocati __________ e __________ (doc. _), ha convenuto la ditta __________ insieme con __________, __________ e la Fondazione Cassa pensione __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, chiedendo il versamento di fr. 89’760.70 oltre accessori e il rigetto definitivo dell’opposizione presentata a un suo precetto esecutivo del 27 ottobre 1994.\nB. Il 6 marzo 1995 l’__________ ha inviato alla __________ un avviso di accredito per fr. 89’760.70 (valuta 3 marzo 1995) con la menzione (doc. _):\nD’ordre de\n__________ e/o\n__________\n__________\nMotif du payement\n__________ a saldo di tutte le vs. forniture ( ....)\nCon lettera del 19 aprile 1995 l’avv. __________ ha comunicato alla Pretura che il 3 marzo 1995 __________ e __________ avevano saldato il debito e ha chiesto lo stralcio del procedimento, con il carico delle eventuali spese e delle ripetibili ai convenuti (doc. _). Il Pretore ha dato seguito alla richiesta il 18 maggio 1995, ponendo a carico di __________ e di __________ in solido la metà degli oneri processuali di fr. 400.– e un’indennità di fr. 600.– per ripetibili (doc. _).\nC. Il 22 giugno 1995 __________ ha indirizzato agli avvocati __________ e __________ uno scritto in cui si leggono i seguenti passaggi (doc. _):\nVoi avete affermato il falso. (..) A comprova vi sono tanti e tali documenti, è così evidente che si è costretti a pensare che avete deliberatamente affermato il falso. (...) Il vostro ringraziamento? Pretendere o meglio elemosinare con metodi subdoli fr. 800.–. Bel ringraziamento. C’è veramente da vergognarsi. A parte questo squallido aspetto voi avete fatto delle scelte e ora dovete assumerne le responsabilità. Tanto per cominciare la __________ sarà ripagata con la stessa moneta. (...) In secondo luogo prossimamente faremo intimare al vostro Studio e alla __________ un precetto esecutivo di fr. 100’000.– quale risarcimento per i danni morali e quanto altro in questo senso ci avete causato per avere avuto il solo torto di evitare alla __________ una consistente e sicura perdita finanziaria (...).\nD. Sentendosi lesi nel proprio onore, il 21 settembre 1995 gli avvocati __________ e __________ hanno sporto querela contro __________ (act. 1). Con decreto di accusa del 9 marzo 1998 il Procuratore pubblico ha riconosciuto quest’ultimo colpevole di diffamazione e lo ha condannato a una multa di fr. 500.– (act. 16). Statuendo su opposizione, con sentenza dell’11 (recte: 10) novembre 1998 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato l’accusato “non colpevole di diffamazione avendo in buona fede divulgato la verità”.\nE. Contro la sentenza del Pretore gli avvocati __________ e __________, costituitisi parti civili, hanno inoltrato il 10 novembre 1998 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta, del 1° dicembre 1998, essi postulano l’annullamento del giudizio impugnato e la conseguente riforma nel senso che __________ sia dichiarato autore colpevole di diffamazione. Il Procuratore pubblico ha dichiarato il 14 dicembre 1998 di rimettersi al giudizio della Corte. Nelle sue osservazioni del 24 dicembre 1998 __________ propone di respingere il ricorso.\nConsiderando\nin diritto: 1. In sede di cassazione è vietato mutare il materiale processuale che ha formato oggetto del precedente giudizio. Nuovi documenti non sono quindi ricevibili (Rep. 1973 pag. 240 consid. 7; CCRP, sentenza del 1° ottobre 1997 in re N., consid. 1). Lo scritto indirizzato il 10 aprile 1995 dall’avv. __________ alla __________ (doc. _), prodotto con il ricorso, non può pertanto essere preso in considerazione. Il doc. _ corrisponde invece al doc. _ e fa già parte degli atti."}