2 CC incaricato di far valere in giudizio i diritti del figlio (curatore “di mantenimento”: Breitschmid, BSK ZGB I, Basilea 2014, n. 10 ad art. 308 CC). 4.1. Per il rinvio operato dall’art. 327c CC, la nomina del curatore anche nell’ambito della protezione dei minori, soggiace ai principi elencati agli art. 400 ss CC (sentenza CDP dell’11 aprile 2013, inc. 9.2013.39). Ai sensi dell’art. 400 cpv. 1 CC, l’autorità di protezione nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, che disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti.