2 CC dal 1° luglio 2014 (Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero [Autorità parentale] del 16 novembre 2011, FF 2011 8025, pag. 8055). Ove il figlio di una donna non sposata sia già stato riconosciuto dal padre, come nella fattispecie che ci occupa, l'autorità tutoria si adopera nondimeno per salvaguardarne i diritti alimentari, invitando i genitori a stipulare un contratto di mantenimento. Se non riesce o se i genitori non collaborano, essa nomina un curatore giusta l'art. 308 cpv. 2 CC incaricato di far valere in giudizio i diritti del figlio (curatore “di mantenimento”: Breitschmid, BSK ZGB I, Basilea 2014, n. 10 ad art. 308 CC).