9.2014.105) non fosse d’intralcio alla nomina di un curatore di rappresentanza. Poiché l’avv. CURA 1 aveva dato la propria disponibilità ad assumere il mandato, l’Autorità di protezione ha proceduto alla sua nomina per la rappresentanza di PI 1 nell’ambito della causa di accertamento della paternità e delle conseguenze relative pendente presso la Pretura della Giurisdizione di __________. 3.Il gravame del 25 settembre 2014 verte, in via preliminare, sulla ricusa nei confronti del Presidente della Camera di protezione e, nel merito, sulla nomina del curatore rappresentante PI 1 nella procedura pendente dinanzi alla Pretura di __________ come testé indicato.