Nella decisione impugnata, rammentati gli episodi agli esordi della sentenza che prevedeva la sostituzione sia del curatore educativo e invitava al rimpiazzo di quello di rappresentanza (sentenza CPD del 5 giugno 2013, inc. 9.2013.56-57), l’Autorità di protezione ha considerato che la contestazione sub iudice della nomina della curatrice educativa (CDP, inc. 9.2014.105) non fosse d’intralcio alla nomina di un curatore di rappresentanza.