Inoltrato il 25 settembre contro una decisione datata il 26 agosto 2014, il reclamo è senz’altro tempestivo. 2. La destituzione dell’avv. __________ dal ruolo di curatore di rappresentanza di PI 1 il 23 giugno 2013 e la conseguente nomina il 26 agosto 2014 dell’avv. CURA 1 è stata eseguita dall’Autorità di protezione su invito di questa Camera. In effetti, con sentenza del 5 giugno 2013, essa ha considerato che in gioco vi fosse “la capacità che un patrocinatore deve avere di trattare oggettivamente, con imparzialità ed equidistanza gli interessi del minorenne” (sentenza CPD del 5 giugno 2013, inc. 9.2013.56-57, consid.