Con delle argomentazioni di cui si dirà, in seguito, se necessario, CO 2 ha domandato tramite osservazioni del 4 dicembre 2014, la reiezione del gravame. Mediante duplica del 5 gennaio 2015, l’Autorità di protezione si è rimessa al prudente giudizio di questa Camera. Nella replica del 9 gennaio 2014, RE 1 si è riconfermata nelle proprie conclusioni. G. CO 2 è altresì insorto contro la risoluzione del 26 agosto 2014 con un reclamo del 26 settembre 2014. Tardivo, il reclamo è stato giudicato irricevibile con sentenza del 17 dicembre 2014 (sentenza CDP del 17 dicembre 2014 inc.