{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-09-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2014-169_2015-09-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120755&nX40_KEY=4921718&nTrefferzeile=27&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d8c2276e25bbce7492599ec2de8cb200"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2014.169"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 29.09.2015 9.2014.169"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sostituzione del curatore di rappresentanza (causa di accertamento di paternità e di mantenimento)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:39:55", "Checksum": "31d9c908ef4f08d3b91b22d8f5c0f632", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 29.09.2015 9.2014.169\nRegesto:\nSostituzione del curatore di rappresentanza (causa di accertamento di paternità e di mantenimento)\n\n\n4.Se un rapporto di filiazione esiste soltanto nei confronti della madre ed il padre non riconosce il figlio (art. 260 cpv. 1 CC), tanto la madre quanto il figlio possono proporre l'azione di accertamento della filiazione paterna (art. 261 cpv. 1 CC). L'accertamento della paternità è un diritto strettamente personale, che un figlio capace di discernimento può far valere da sé. Trattandosi di un figlio senza capacità di discernimento, l'azione di paternità dell'art. 261 cpv. 1 CC non può essere promossa direttamente da lui, né – per conto suo – dalla madre, ancorché detentrice dell'autorità parentale. A tal fine occorre un curatore la cui designazione sottostava, fino al 30 giugno 2014 all'art. 309 cpv. 1 vCC (Meier/Stettler, Droit de la filiation, Genève 2014, no. 1267 pag. 833; Guillod, CR CC, Genève 2010, n. 8 ad art. 261 CC con rinvii). Considerati gli art. 307 ss CC sufficienti alla tutela del minore, questo disposto è stato abrogato nell’ambito della revisione dell’Autorità parentale nel Codice civile, il curatore di rappresentanza nell’azione di accertamento di paternità essendo nominato in applicazione esclusivamente dell’art. 308 cpv. 2 CC dal 1° luglio 2014 (Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero [Autorità parentale] del 16 novembre 2011, FF 2011 8025, pag. 8055). Ove il figlio di una donna non sposata sia già stato riconosciuto dal padre, come nella fattispecie che ci occupa, l'autorità tutoria si adopera nondimeno per salvaguardarne i diritti alimentari, invitando i genitori a stipulare un contratto di mantenimento. Se non riesce o se i genitori non collaborano, essa nomina un curatore giusta l'art. 308 cpv. 2 CC incaricato di far valere in giudizio i diritti del figlio (curatore “di mantenimento”: Breitschmid, BSK ZGB I, Basilea 2014, n. 10 ad art. 308 CC).\n4.1. Per il rinvio operato dall’art. 327c CC, la nomina del curatore anche nell’ambito della protezione dei minori, soggiace ai principi elencati agli art. 400 ss CC (sentenza CDP dell’11 aprile 2013, inc. 9.2013.39). Ai sensi dell’art. 400 cpv. 1 CC, l’autorità di protezione nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, che disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti. Può segnatamente essere nominato un privato, uno specialista impiegato da un servizio sociale privato o pubblico o un curatore professionale. La disposizione rinuncia di proposito a stabilire una gerarchia tra i diversi gruppi di persone che entrano in considerazione per l’ufficio e che non possono comunque essere chiaramente delimitati visto che la condizione decisiva per la nomina di una persona è la sua idoneità (Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione] del 28 giugno 2006, FF 2006 6391 pag. 6438). Ai sensi dell’art. 402 cpv. 1 CC, in circostanze particolari l’autorità di protezione può conferire la curatela a più persone: in tal caso essa stabilisce se l’ufficio va esercitato congiuntamente o ne ripartisce i compiti fra i singoli curatori.\n4.2. La persona nominata deve essere idonea sia dal profilo personale che delle competenze a svolgere il mandato affidatole. Per idoneità dal profilo personale e delle competenze si intende un’idoneità globale che comprende competenze relazionali, metodologiche, personali e professionali (COPMA, Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 181, n. 6.7 ss). In ogni situazione concreta dovranno, al momento della nomina, essere valutate le competenze personali e professionali del curatore alfine di determinarne l’idoneità nella fattispecie. Il curatore nominato deve inoltre disporre del tempo necessario per svolgere il mandato. Infine, il curatore non deve trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. Secondo giurisprudenza, le questioni di conflitto d’interesse per i curatori non possono trovare una risposta globale ma devono essere analizzate in ogni situazione concreta, tenendo conto dell’insieme di tutte le circostanze del caso in rassegna (STF 5A_221/2007 del 28 agosto 2007 consid. 3).\n5. Nel caso concreto, l’avv. __________ era stato nominato ex art. 308 e 309 vCC da __________ per rappresentare PI 1 nell’ambito della causa di accertamento della paternità, cumulata con un’azione in mantenimento, provvedimenti supercautelari e cautelari inclusi. Accertato il rapporto di filiazione con CO 2 nel 2005, rimane pendente la causa davanti alla Pretura di __________ per quanto attiene alle conseguenze relative al riconoscimento di PI 1 da parte di CO 2 cosi come al contributo di mantenimento. La mancata chiarezza della posizione del legale, che in una lettera del 20 giugno 2006, si è presentato alla Commissione tutoria regionale come rappresentante di PI 1, ma anche di RE 1, e le cui prestazioni erano onorate da RE 1 (lettera del 3 novembre 2006 alla Commissione tutoria regionale) è stata rilevata della prima Camera civile del Tribunale d’appello già nel 2007 (sentenza ICCA del 15 settembre 2009,inc. 11.2007.152-11.2008.61, consid. 5). Il rischio d’insufficiente indipendenza da parte del patrocinatore d’PI 1 nei confronti della madre di quest’ultimo è stato di nuovo sollevato nella sentenza del 5 giungo 2013 di questa Camera (sentenza CPD del 5 giugno 2013, inc. 9.2013.56-57). In seguito, il curatore di rappresentanza di PI 1 è stato rilevato dalle sue funzioni dall’Autorità di protezione e sostituito con l’avv. CURA 1."}