{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-09-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2014-169_2015-09-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120755&nX40_KEY=4921718&nTrefferzeile=27&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d8c2276e25bbce7492599ec2de8cb200"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2014.169"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 29.09.2015 9.2014.169"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sostituzione del curatore di rappresentanza (causa di accertamento di paternità e di mantenimento)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:39:55", "Checksum": "31d9c908ef4f08d3b91b22d8f5c0f632", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 29.09.2015 9.2014.169\nRegesto:\nSostituzione del curatore di rappresentanza (causa di accertamento di paternità e di mantenimento)\n\n\nDetta risoluzione è stata impugnata da entrambi i genitori di PI 1.\nF. Con reclamo del 25 settembre 2014, RE 1 è insorta a questa Camera chiedendo, in via preliminare, la ricusa di Franco Lardelli, Presidente della Camera di protezione, e nel merito, dolendosi della scelta del curatore, l’accoglimento del reclamo e l’annullamento della risoluzione n. 228 del 26 agosto 2014. L’Autorità di protezione ha inoltrato le sue osservazioni il 20 novembre 2014. Con delle argomentazioni di cui si dirà, in seguito, se necessario, CO 2 ha domandato tramite osservazioni del 4 dicembre 2014, la reiezione del gravame. Mediante duplica del 5 gennaio 2015, l’Autorità di protezione si è rimessa al prudente giudizio di questa Camera. Nella replica del 9 gennaio 2014, RE 1 si è riconfermata nelle proprie conclusioni.\nG. CO 2 è altresì insorto contro la risoluzione del 26 agosto 2014 con un reclamo del 26 settembre 2014. Tardivo, il reclamo è stato giudicato irricevibile con sentenza del 17 dicembre 2014 (sentenza CDP del 17 dicembre 2014 inc. 9.2014.171).\nH. Inoltre, con decisione separata del 1° luglio 2015, l’istanza di ricusa formulata dal RE 1 il 25 settembre 2014 è stata respinta da questa Camera (sentenza CDP, inc. 9.2014.170). Contro tale decisione RE 1 si è rivolta al Tribunale federale con un ricorso del 7 settembre 2015, tuttora pendente (TF inc. 5A_688/2015).\nI. Frattanto, a seguito alla decisione del Tribunale federale dell’8 luglio 2013, con risoluzione n. 167 del 5 giugno 2014, l’Autorità di protezione ha designato __________ al ruolo di curatrice educativa per la vigilanza sulle relazioni personali ex. art. 308 cpv. 2 CC, invitato __________ a presentare la relazione finale e la richiesta d’indennità (mercede e spese) per l’attività svolta, e posto le tasse e spese della decisione a carico dei genitori di PI 1 in ragione di ½ ciascuno. RE 1 ha interposto il 5 luglio 2014 un reclamo a questa Camera, accolto con sentenza del 29 settembre 2015, contro la nomina di __________ al ruolo di curatrice educativa (CDP inc. 9.2014.105).\nL. È poi pendente dinanzi a questa Camera il reclamo di CO 2 del 19 agosto 2015 contro la risoluzione n. 262 del 17 giugno 2015 con la quale l’Autorità di protezione ha respinto la sua istanza intesa ad ottenere l’autorità parentale congiunta.\ne considerato\nin diritto\n1.Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC). Inoltrato il 25 settembre contro una decisione datata il 26 agosto 2014, il reclamo è senz’altro tempestivo.\n2. La destituzione dell’avv. __________ dal ruolo di curatore di rappresentanza di PI 1 il 23 giugno 2013 e la conseguente nomina il 26 agosto 2014 dell’avv. CURA 1 è stata eseguita dall’Autorità di protezione su invito di questa Camera. In effetti, con sentenza del 5 giugno 2013, essa ha considerato che in gioco vi fosse “la capacità che un patrocinatore deve avere di trattare oggettivamente, con imparzialità ed equidistanza gli interessi del minorenne” (sentenza CPD del 5 giugno 2013, inc. 9.2013.56-57, consid. 9). Questa Camera ha ritenuto che il mandato assegnato all’avv. __________ lo era stato anche da RE 1 e che certi episodi dessero a divedere che l’avv. __________ potesse non beneficiare della necessaria equidistanza per tutelare il bene di PI 1 senza essere influenzato dal litigio in atto tra i genitori di quest’ultimo. Nella decisione impugnata, rammentati gli episodi agli esordi della sentenza che prevedeva la sostituzione sia del curatore educativo e invitava al rimpiazzo di quello di rappresentanza (sentenza CPD del 5 giugno 2013, inc. 9.2013.56-57), l’Autorità di protezione ha considerato che la contestazione sub iudice della nomina della curatrice educativa (CDP, inc. 9.2014.105) non fosse d’intralcio alla nomina di un curatore di rappresentanza. Poiché l’avv. CURA 1 aveva dato la propria disponibilità ad assumere il mandato, l’Autorità di protezione ha proceduto alla sua nomina per la rappresentanza di PI 1 nell’ambito della causa di accertamento della paternità e delle conseguenze relative pendente presso la Pretura della Giurisdizione di __________.\n3.Il gravame del 25 settembre 2014 verte, in via preliminare, sulla ricusa nei confronti del Presidente della Camera di protezione e, nel merito, sulla nomina del curatore rappresentante PI 1 nella procedura pendente dinanzi alla Pretura di __________ come testé indicato. L’istanza di ricusa, evasa da questa Camera con sentenza del 1° luglio 2015, è oggetto di ricorso tuttora pendente davanti al Tribunale federale (sentenza CDP del 1° luglio 2015, inc. 9.2014.170, TF inc. 5A_688/2015). Rimane dunque da esaminare il reclamo nel merito, ossia la contestazione della nomina dell’avv. CURA 1."}