che, ritenuto il mancato adempimento delle suddette condizioni esaustive poste dall'art. 66 cpv. 2 LPAmm, il gravame si avvera inammissibile; che un rifiuto ingiustificato di consultare gli atti del procedimento costituisce una violazione del diritto di essere sentito, che potrà, se del caso, comunque, essere invocata nell'ambito di un reclamo contro la decisione cautelare o finale dell'Autorità di protezione (CommFam Protection de l'adulte, Steck, N. 15 ad art. 449b e N. 16 ad art. 450 CC; RtiD I-2014 pag. 746, N. 9c consid. 4.2); che, date le circostanze, si prescinde dal prelevare tasse e spese di giustizia. Per questi motivi dichiara e pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile.