2 lett. a) LPAmm le decisioni incidentali possono essere impugnate a titolo indipendente se possono provocare al ricorrente un pregiudizio irreparabile, ovvero un pregiudizio cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno nemmeno con una decisione finale favorevole (RtiD I-2005 pag. 783; DTF 133 III 426 consid. 1.3.1, 133 III 629 consid. 2.3.1, 5A_498/2012); che il reclamante non ha in alcun modo sostenuto e sostanziato che la decisione impugnata provochi un danno non altrimenti riparabile, essendosi limitato a lamentare la violazione del diritto di essere sentito e un “abuso di potere” da parte dell'Autorità di protezione; che secondo l'art. 66 cpv.