per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm; che la decisione impugnata è una decisione incidentale ordinatoria dell'Autorità di protezione sulla consultazione degli atti nell'ambito della procedura in atto sulla regolamentazione delle relazioni personali padre-figlia; che conformemente all'art. 66 cpv. 2 lett.