In conclusione, la richiesta di affidamento di RE 1 non appare supportata da elementi concreti e nemmeno è giustificata dalla protezione dell’interesse di PI 1, che malgrado quanto asserito dalla reclamante risulta invece trarre beneficio da un collocamento in istituto, consigliato e auspicato da tutti gli specialisti che si sono occupati di lui. In simili circostanze, le critiche generiche della reclamante alla decisione impugnata e le sue asserzioni relative alla sua capacità di occuparsi del figlio non soverchiano le valutazioni esperite in merito all’idoneità genitoriale e non consentono di riscontrare le condizioni minime per giustificare l’interesse del minore ad un suo affidamento