Giusta l’art. 442 cpv. 1 CC è competente l’autorità di protezione del domicilio dell’interessato. In caso di cambiamento di domicilio quando una procedura è in corso, la competenza permane fino alla sua conclusione (perpetuatio fori; art. 442 cpv. 1 seconda frase CC). Negli altri casi, se una persona sottoposta a misura trasferisce il suo domicilio, l’autorità del nuovo luogo di domicilio si investe senza indugio della misura, salvo che gravi motivi non vi si oppongono (art. 442 cpv. 5 CC). Il trasferimento della competenza non interviene quindi per solo effetto della legge, sono necessarie delle decisioni delle due autorità in questione;