{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-03-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2014-165_2015-03-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=119228&nX40_KEY=4711079&nTrefferzeile=15&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fa1c6ad5f51ae8399aa59b515d5b2a47"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["9.2014.165"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 25.03.2015 9.2014.165"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Collocamento di un minore in istituto, affidamento al genitore non affidatario; competenza territoriale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:39:18", "Checksum": "98ca43a2c6207add2fcb264226879290", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 25.03.2015 9.2014.165\nRegesto:\nCollocamento di un minore in istituto, affidamento al genitore non affidatario; competenza territoriale\n\n\n7.Dagli atti emerge con chiarezza che attualmente RE 1 non dimostra di essere idonea ad accudire il figlio e di poter fornire garanzie di alcun tipo relativamente alla sua capacità di salvaguardarne il benessere (organizzazione, sostegno, comprensione delle sue esigenze, ecc). D’altra parte, l’SMP le consiglia, nelle sue conclusioni, “una presa a carico terapeutica, come da lei espresso, che potrà aiutarla ad assumere la propria funzione materna e accrescere la comprensione riguardo ai bisogni del figlio”. Presa a carico auspicata anche da questo giudice.\nIn conclusione, la richiesta di affidamento di RE 1 non appare supportata da elementi concreti e nemmeno è giustificata dalla protezione dell’interesse di PI 1, che malgrado quanto asserito dalla reclamante risulta invece trarre beneficio da un collocamento in istituto, consigliato e auspicato da tutti gli specialisti che si sono occupati di lui. In simili circostanze, le critiche generiche della reclamante alla decisione impugnata e le sue asserzioni relative alla sua capacità di occuparsi del figlio non soverchiano le valutazioni esperite in merito all’idoneità genitoriale e non consentono di riscontrare le condizioni minime per giustificare l’interesse del minore ad un suo affidamento alla madre.\nIl reclamo va quindi respinto integralmente, ritenuto che la richiesta di RE 1 di cui al petito 2 segue l’esito della richiesta di affidamento, poiché lo scopo di avere il supporto di un curatore educativo con i compiti auspicati dalla madre è esclusivamente connesso e dipendente dall’attribuzione a lei della custodia di PI 1.\n8. La reclamante ha chiesto di essere posta a beneficio del gratuito patrocinio . Giusta l’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque: a. sia sprovvisto dei mezzi necessari; e b. la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo. In concreto la reclamante ha formulato la propria istanza senza nessuna motivazione, sostenendo semplicemente che il suo salario “ammonta mediamente a fr. 3'000.– mensili” e senza produrre alcun documento giustificativo. L’istanza va pertanto respinta, difettando il primo presupposto per l’ottenimento del gratuito patrocinio ed essendo tutt’altro che dimostrata l’indigenza della richiedente. Si rileva peraltro che dall’incarto risulta che RE 1 è proprietaria di una casa di proprietà acquistata con il compagno nel 2012 , che “non esclude di vendere” (rapporto UAP pag. 4). Va quindi ricordato che incombeva all'istante, nella sua veste di proprietaria d'immobile, dimostrare che non è in grado di ipotecarlo per ottenere i fondi per far fronte alle spese di patrocinio, rispettivamente che non ha potuto ottenere un aumento del mutuo ipotecario rispetto a quello esistente (CPC Comm, Trezzini, art. 117 pag. 461).\n9. Gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza.\nPer questi motivi\ndichiara e pronuncia:\n1. Il reclamo è respinto.\n2. La domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria formulata da RE 1 è respinta.\n3. Gli oneri del reclamo consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 200.–\nb) spese fr. 150.–\nfr. 350.–\nsono posti a carico di RE 1.\n3. Notificazione:\nComunicazione:\n-\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}