{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-03-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2014-165_2015-03-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=119228&nX40_KEY=4921730&nTrefferzeile=19&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fa1c6ad5f51ae8399aa59b515d5b2a47"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2014.165"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 25.03.2015 9.2014.165"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Collocamento di un minore in istituto, affidamento al genitore non affidatario; competenza territoriale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:33:04", "Checksum": "69cffbe5d69a4753af02ab5a5f279ae8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 25.03.2015 9.2014.165\nRegesto:\nCollocamento di un minore in istituto, affidamento al genitore non affidatario; competenza territoriale\n\n\nNel frattempo, con decisione 6 novembre 2014 (regolarmente cresciuta in giudicato), l’Autorità di protezione ha istituito una curatela educativa a favore di PI 1, nominando quale curatrice __________ con il compito di: sostenere il minore nel proseguio del suo progetto educativo; appoggiare i genitori nel loro ruolo; mediare le relazioni tra il minore e i genitori; monitorare l’andamento delle visite; proporre puntuali aggiustamenti dell’assetto relazionale; garantire collaborazione tra la famiglia e l’Istituto __________; se necessario fornire un adeguato sostegno educativo; presentare il rapporto morale annuale all’ARP e se necessario, su richiesta dell’Autorità, i rapporti intermedi.\nM. Con replica 17 novembre 2014, la reclamante ha ribadito le argomentazioni presentate nel reclamo, precisando che anche il padre di PI 1 è d’accordo che il minore le venga affidato. Facendo riferimento al rapporto sulla sua capacità genitoriale, reputa di possedere tutte le qualità per potersi occupare adeguatamente del figlio.\nN. In data 3 dicembre 2014 l’Autorità di protezione ha presentato la propria duplica, confermando quanto già indicato nella risposta e chiedendo nuovamente di respingere il reclamo.\nO. Anche il padre ha presentato la propria duplica, datata 8 dicembre 2014, sostenendo che il figlio non sopporterebbe bene il collocamento. Egli chiede di essere sentito insieme alla reclamante, così come di sentire i suoi figli (nati da un precedente matrimonio), che a suo dire avrebbero segnalato la problematica all’Autorità di protezione.\nP. A complemento dell’incarto, in data 16 dicembre 2014, l’Autorità di protezione ha trasmesso un rapporto intermedio della curatrice, che ha informato che mercoledì 10 dicembre 2014 PI 1 non ha fatto rientro in Istituto, come pure della difficoltà che il minore ha ad accettare il rientro dai diritti di visita.\nConsiderato\nin diritto\n1. L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPamm), in particolare l’art. 99 LPamm.\n2.RE 1 solleva l’eccezione di incompetenza territoriale, poiché a suo avviso l’Autorità regionale di protezione __________ non sarebbe stata competente per emanare la decisione impugnata, avendo il minore trasferito il proprio domicilio insieme al padre a __________. A suo dire, quindi, competente sarebbe “l’Autorità regionale di protezione di __________” (__________, ndr).\nAnche nel caso in cui la reclamante non avesse eccepito l’incompetenza territoriale, a norma degli art. 450 ss CC il reclamo ha effetto devolutivo, nel senso che quando una decisione è impugnata, la procedura e tutti i documenti ad essa connessi passano all'istanza di ricorso (Rhinow/Koller/Kiss et al., Prozessrecht, n. 684 e segg.), che esamina la decisione di prima istanza in fatto e in diritto, segnatamente la competenza a decidere dell'autorità di primo grado, sia materiale che territoriale (CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 444 CC n. 2 e 4).\nGiusta l’art. 442 cpv. 1 CC è competente l’autorità di protezione del domicilio dell’interessato.\nIn caso di cambiamento di domicilio quando una procedura è in corso, la competenza permane fino alla sua conclusione (perpetuatio fori; art. 442 cpv. 1 seconda frase CC). Negli altri casi, se una persona sottoposta a misura trasferisce il suo domicilio, l’autorità del nuovo luogo di domicilio si investe senza indugio della misura, salvo che gravi motivi non vi si oppongono (art. 442 cpv. 5 CC). Il trasferimento della competenza non interviene quindi per solo effetto della legge, sono necessarie delle decisioni delle due autorità in questione; non di meno l’autorità del nuovo domicilio è competente per pronunciare, estendere o revocare una misura, l’autorità che gestisce la misura può invece, senza attendere la ripresa della misura da parte dell’altra, emanare decisioni che riguardano l’esecuzione della misura iniziale e che non hanno influsso sulla situazione giuridica della persona interessata (COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, Zurigo/San Gallo 2012, pag. 35 n. 1.107 e pag. 40 n. 1. 123; decisione del 16 ottobre 2002 TF 5C.200/2002; decisione CDP del 30 gennaio 2015, 9.2014.40). In particolare, l’autorità del vecchio domicilio perde, anche prima del trasferimento, la competenza territoriale per inasprire la misura (BSK Erw.Schutz-Vogel, art. 442 N 22; STF 126 III 415 consid. 2b.bb)."}