{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-03-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2014-165_2015-03-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=119228&nX40_KEY=4921730&nTrefferzeile=19&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fa1c6ad5f51ae8399aa59b515d5b2a47"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2014.165"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 25.03.2015 9.2014.165"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Collocamento di un minore in istituto, affidamento al genitore non affidatario; competenza territoriale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:33:04", "Checksum": "69cffbe5d69a4753af02ab5a5f279ae8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 25.03.2015 9.2014.165\nRegesto:\nCollocamento di un minore in istituto, affidamento al genitore non affidatario; competenza territoriale\n\n|\nassistito dalla vicecancelliera |\nPerucconi-Bernasconi |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\nall’ |\n|\n|\nAutorità regionale di protezione __________\ne a\nCO 2 |\n|\n|\nper quanto riguarda la conferma della privazione della custodia parentale sul figlio PI 1 e il suo collocamento presso l’Istituto __________ |\ngiudicando sul reclamo del 24 settembre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 18 agosto 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. PI 1 è nato il 2003 dalla relazione tra RE 1 (1977) e CO 2 (1955).\nB. A seguito della loro separazione, i coniugi hanno sottoscritto in data 27 febbraio 2012 una convenzione approvata il 29 marzo 2012 dalla Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria). I genitori si sono quindi accordati di esercitare congiuntamente l’autorità parentale, mentre la custodia di PI 1 è stata affidata al padre. La madre è tenuta a versare un contributo alimentare di fr. 500.00 sino al dodicesimo anno d’età e di fr. 650.00 mensili in seguito fino alla conclusione di un periodo formativo adeguato, ma almeno fino alla maggiore età.\nC. RE 1 e CO 2 hanno partecipato ad un’udienza presso l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria, il 29 gennaio 2014. In tale occasione si è discusso della situazione del figlio, a seguito della segnalazione da parte di un ispettore di polizia dello SRIP, che ha constatato delle difficoltà del padre ad accudire il minore.\nLa madre ha chiesto l’affido congiunto della custodia e la possibilità per PI 1 di avere il domicilio presso di lei. Il padre si è detto d’accordo che il figlio si trasferisse dalla madre. Tuttavia, dopo discussione, i genitori hanno espresso il loro consenso a collocare il figlio al PAO, come consigliato dall’Autorità di protezione. Tramite decisione 29 gennaio 2014 di quest’ultima autorità, CO 2 è stato privato della custodia parentale su PI 1, che è stato collocato al PAO a partire dal 31 gennaio 2014. All’Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP) è stato conferito mandato di messa in protezione e di coordinamento del collocamento, oltre alla presentazione di un progetto educativo. Le relazioni personali del minore con madre e padre sono state regolamentate dall’Autorità di protezione nel senso che il figlio il sabato avrebbe visto un genitore e la domenica un altro. All’UAP è stato assegnato il compito di stabilire il calendario. Tramite decisione separata, l’UAP ha pure ricevuto l’incarico di valutare il contesto famigliare di CO 2, presentando un rapporto entro un mese.\nD. A seguito di un’udienza avvenuta il 5 maggio 2014, il 7 maggio 2014 l’Autorità di protezione ha conferito mandato al Servizio medico psicologico (SMP) di __________ di effettuare una valutazione sulle capacità genitoriali di RE 1 e CO 2.\nE. Una nuova udienza ha avuto luogo l’11 agosto 2014 alla presenza dei genitori, del responsabile e dell’educatrice del PAO e di una rappresentante dell’UAP. Si è discusso della possibilità di istituire una curatela educativa e collocare il ragazzo all’Istituto __________ di __________.\nIl padre ha sostenuto di potersi di nuovo occupare autonomamente del figlio, mentre la madre ha espresso preoccupazione per la durata del collocamento.\nF. Tramite decisione del 19 agosto 2014, l’Autorità di protezione ha costatato le difficoltà dei genitori, la loro mancanza di idoneità ad assumere il loro ruolo e l’esigenza di garantire al minore una maggiore stabilità, tramite un collocamento. Ha quindi confermato la privazione della custodia parentale a carico del padre, collocando PI 1 all’Istituto __________ di __________ a partire al più tardi dal 1° settembre 2014. Il mandato di coordinamento e messa in protezione del collocamento è stato conferito all’UAP. Le relazioni personali tra figlio e genitori sono state nuovamente decise come in precedenza, nel senso che ogni genitore incontrerà il figlio un giorno durante il fine settimana, alternativamente. L’UAP stabilirà il calendario.\nG. Il 3 settembre 2014 l’Autorità di protezione ha annullato e sostituito il dispositivo 4 della suddetta decisione, riguardante le relazioni personali, ed ha stabilito un diritto di visita di una fine settimana o festivo al mese con pernottamento e un congedo di un giorno a settimana per ciascun genitore, con l’incarico all’UAP di stabilire il calendario. Tramite ulteriore decisione recante la medesima data, la nota d’onorario del Servizio medico psicologico di __________ di fr. 2'616.35 è stata posta a carico dei genitori di PI 1 in ragione di metà ciascuno.\nH. In data 24 settembre 2014 RE 1 ha interposto reclamo contro la decisione 19 agosto 2014, eccependo l’incompetenza territoriale dell’Autorità di protezione, contestando il collocamento del minore in istituto e chiedendone l’affidamento. Ha pure chiesto l’istituzione di una curatela educativa con lo scopo di assisterla con consigli e sostegni nella cura del figlio, come pure che le relazioni personali con il padre siano fissate in ragione di un giorno durante il fine settimana. Sostenendo di avere un reddito appena sufficiente per coprire il suo fabbisogno, ha chiesto di essere posta a beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.\nI. Tramite osservazioni 20 ottobre 2014, CO 2 ha avallato la richiesta di RE 1, sostenendo tuttavia di essersi sempre occupato convenientemente del figlio, che soffrirebbe del collocamento in istituto.\nL. Anche l’Autorità di protezione ha presentato le proprie osservazioni il 20 ottobre 2014, confermando sostanzialmente la propria decisione e chiedendo la reiezione del reclamo."}