L'impugnabilità di una decisione incidentale – con riferimento a quella in materia di assistenza giudiziaria – segue la via dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF), sempre che l'interessata dimostri l'esistenza di un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF). Per questi motivi dichiara e pronuncia: 1. Il reclamo del 19 settembre di RE 1 è respinto. 2. Gli oneri del reclamo consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250.– b) spese fr. 50.– fr. 300.– sono posti a carico di RE 1 che rifonderà a CO 2 fr. 900.- a titolo di ripetibili. 3. La relativa istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio di CO 2 è priva d'oggetto.