Quanto alla richiesta di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria formulata da CO 2, il suo accoglimento presuppone un rimedio giuridico non privo di buon diritto e un reclamante sprovvisto di mezzi necessari per assumersi gli oneri della procedura (art. 117 CPC su rinvio degli art. 9 e 13 LAG). Senza che sia necessario verificare l’effettiva presenza del requisito dell’indigenza (appurata dall’Autorità di prime cure) si rileva che al gravame difettava (pressoché totalmente) la probabilità di buon esito. La richiesta della reclamante deve di conseguenza essere respinta. Tassa e spese sarebbero a carico della reclamante, che risulta soccombente.