Nel caso in esame non è neppure dimostrato che il bene del bambino sia minacciato dalle difficoltà nell’esercizio del diritto di visita, così come fissato dall’Autorità di protezione. Pur non contestando che vi sia in concreto una mancanza di comunicazione fra i genitori, dagli atti non risulta che al momento in cui sono stati ripristinati i diritti di visita vi fosse la necessità di istituire un curatore educativo incaricato della vigilanza delle relazioni personali. Non va infatti dimenticato che lo scambio del bambino è stato ordinato al Punto d’incontro di Casa __________ e che gli operatori non hanno segnalato alcunché al riguardo.