scritto del 2 settembre 2014) nel caso in cui non fosse stato trovato un dialogo costruttivo circa il ripristino del diritto di visita. Ritenuto che i diritti di visita sono stati ripristinati, in concreto i presupposti per l’adozione di una curatela educativa ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 CC non sono dati. Non è per altro dimostrato che il bene del figlio sia minacciato da una generale mancanza di capacità educative dei genitori né la madre lo pretende. Nel caso in esame non è neppure dimostrato che il bene del bambino sia minacciato dalle difficoltà nell’esercizio del diritto di visita, così come fissato dall’Autorità di protezione.