Qualora la minaccia per il bene del figlio sia circoscritta alle difficoltà nell’esercizio del diritto di visita, il compito di curatore educativo può essere limitato alla vigilanza delle sole relazioni personali. Ora nel caso in esame la richiesta di istituzione di una curatela educativa, oltre ad essere stata formulata in questa sede da CO 2 solo a titolo marginale (reclamo pag. 2 e non ripresa nel petitum pag. 7) non è neppure motivata. Durante l’udienza del 25 agosto 2014 non era stata formulata una simile richiesta. L’ipotesi dell’introduzione della figura del curatore educativo era stata suggerita dal padre (cfr. scritto del 2 settembre 2014)