1 CC, se le circostanze lo richiedono l’Autorità di protezione nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori nella cura del figlio. Il cpv. 2 prevede che l’Autorità può conferire al curatore poteri speciali, segnatamente la vigilanza delle relazioni personali. Qualora la minaccia per il bene del figlio sia circoscritta alle difficoltà nell’esercizio del diritto di visita, il compito di curatore educativo può essere limitato alla vigilanza delle sole relazioni personali.