reclamo pag. 7) della nomina di un curatore educativo, va respinta. L’istituzione di una curatela educativa ai sensi dell’art. 308 presuppone che il bene del figlio sia minacciato (v. art. 307 cpv. 1 CC), che tale pericolo non possa essere prevenuto né dai genitori stessi né mediante una misura meno incisiva (principio di sussidiarietà) e che l’intervento attivo di un consigliere appaia adeguato al raggiungimento di tale scopo (DTF 140 III 241 consid. 2). Secondo l’art. 308 cpv. 1 CC, se le circostanze lo richiedono l’Autorità di protezione nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori nella cura del figlio.