In concreto, dopo la sospensione provvisoria del diritto di visita del padre (ris. n. 389G/2014 del 14 agosto 2014), le parti sono state convocate all’udienza del 25 agosto 2014, durante la quale l’Autorità di protezione, ha impartito loro un termine per proporre una “soluzione condivisibile per i futuri diritti di visita”, ritenuto che non era stato possibile trovare un accordo fra i genitori di PI 1. Al riguardo, con primo scritto del 2 settembre 2014 CO 2 ha riferito di essere contraria al ripristino dei diritti di visita. Nello scritto dell’8 settembre 2014 ha nuovamente ribadito la propria posizione, evidenziando come determinane sia il bene del figlio.