Recuperabili sono unicamente i diritti di visita persi se il motivo è imputabile al genitori che ha la custodia (ad esempio in caso di comodità o di assenza inaspettata; cfr. Meier/Stettler, op. cit., n. 773). Nel caso concreto i diritti di visita persi scaturiscono dalla risoluzione di sospensione cautelativa dell’Autorità di protezione. Si rileva che neppure i diritti di visita persi per cause fortuite (ad esempio la malattia del minore o un corso scolastico) sono recuperabili. 10. La censura relativa al curatore appare prematura, ritenuto che la risoluzione impugnata non affronta l’argomento. 11. In simili circostanze il reclamo va di conseguenza integralmente respinto.