3.2.1, pag. 413). Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, cons. 2.3). 5. Non va trascurato che manifestandosi conflitti nelle relazioni personali tra i genitori l'autorità limita già per tale motivo il diritto di visita, in modo da evitare il riflettersi di tensioni sul figlio. In tali casi, trattandosi di bambini in età prescolastica, la cadenza delle visite può essere circoscritta a un pomeriggio settimanale o addirittura a un pomeriggio quindicinale (Schwenzer, op. cit., n. 15 in fine ad art. 273 CC). I. Sul reclamo di RE 1 6.