2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm. 2. Nella decisione impugnata l’Autorità di protezione, ritenuto che le proposte giunte dalle parti non consentono di trovare un nuovo accordo e dagli atti non emergono elementi concreti dai quali si possa desumere un pericolo per il bene di PI 1 nel frequentare il padre, ha indicato che la sospensione cautelare del diritto di visita non é più giustificata. In concreto l’introduzione di un diritto di visita sorvegliato secondo l'Autorità di prima sede risulta sproporzionato rischiando di deteriorare la relazione padre-figlio.