Con osservazioni del 20 ottobre 2014 CO 2 ribadisce quanto indicato nel proprio reclamo (di cui si dirà sotto). Anche a mente della stessa i diritti di visita così come stabiliti non sono rispettosi del bene del figlio. Questa pur non contestando il principio di ripristino delle relazioni personali tra padre e figlio ne critica la durata fissata ed evidenzia la necessità di nominare un curatore educativo. CO 2 postula pertanto che il reclamo di RE 1 venga respinto. Con scritto del 13 ottobre 2014 l’Autorità di protezioni ha rinunciato a formulare osservazioni, indicando di rimettersi al giudizio di questa Camera.