G. Contro la predetta decisione dell’11 settembre 2014 è insorto RE 1 con reclamo del 19 settembre 2014 (inc. 9.2014.162), postulando la modifica dei diritti di visita fissati, in particolare un finesettimana da venerdì alle 18.00 alla domenica alle 18.00, e in alternanza il sabato dalle 9.00 alle 18.30, eliminando il diritto di visita del mercoledì pomeriggio. Il reclamante ritiene che, benché l’Autorità di protezione abbia indicato di voler mantenere un diritto di visita ampio “come quello previsto”, li abbia in realtà pesantemente ridotti.