n. 389G/2014) l’Autorità di protezione ha provvisoriamente sospeso il diritto di visita del padre. Durante l’udienza del 25 agosto 2014, l’Autorità di protezione – dopo aver nuovamente sentito le parti – ha impartito loro un termine per proporre una “soluzione condivisibile per i futuri diritti di visita”. F. Con decisione dell’11 settembre 2014 (n. 404G/2014) l’Autorità di protezione ha stabilito il diritto di visita del padre “ogni mercoledì dalle 13.30 alle 18.30, un fine settimana ogni quindici giorni dal sabato alle 9.00 fino alla domenica alle 18.00 (il 24 dicembre 2014 dalle 9.30 fino alle 15.00)” con .scambio del bambino “al punto d’incontro di Casa __________”.