{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-01-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2014-162_2015-01-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=118026&nX40_KEY=4711080&nTrefferzeile=9&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b8842febdbf82b56968c6a92925f7660"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["9.2014.162"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 16.01.2015 9.2014.162"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Relazioni personali: bambino di due anni"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:38:51", "Checksum": "bcdb3289794c0a9b10495bb26a7e1fdd", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 16.01.2015 9.2014.162\nRegesto:\nRelazioni personali: bambino di due anni\n\n\nNel caso in esame non è neppure dimostrato che il bene del bambino sia minacciato dalle difficoltà nell’esercizio del diritto di visita, così come fissato dall’Autorità di protezione. Pur non contestando che vi sia in concreto una mancanza di comunicazione fra i genitori, dagli atti non risulta che al momento in cui sono stati ripristinati i diritti di visita vi fosse la necessità di istituire un curatore educativo incaricato della vigilanza delle relazioni personali. Non va infatti dimenticato che lo scambio del bambino è stato ordinato al Punto d’incontro di Casa __________ e che gli operatori non hanno segnalato alcunché al riguardo.\nPer le considerazioni di cui sopra anche il reclamo di CO 2 va respinto.\n16. Quanto alla richiesta di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria formulata da CO 2, il suo accoglimento presuppone un rimedio giuridico non privo di buon diritto e un reclamante sprovvisto di mezzi necessari per assumersi gli oneri della procedura (art. 117 CPC su rinvio degli art. 9 e 13 LAG).\nSenza che sia necessario verificare l’effettiva presenza del requisito dell’indigenza (appurata dall’Autorità di prime cure) si rileva che al gravame difettava (pressoché totalmente) la probabilità di buon esito.\nLa richiesta della reclamante deve di conseguenza essere respinta.\nTassa e spese sarebbero a carico della reclamante, che risulta soccombente. Tuttavia, vista la situazione finanziaria, si rinuncia al loro prelievo. Vista la soccombenza CO 2 è in ogni modo tenuta a rifondere un’equa indennità per ripetibili.\n17. Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF) le decisioni in materia di protezione dei minori e degli adulti sono suscettibili di ricorso (art. 72 cpv. 2 lett. b no. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore.\nL'impugnabilità di una decisione incidentale – con riferimento a quella in materia di assistenza giudiziaria – segue la via dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF), sempre che l'interessata dimostri l'esistenza di un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF).\nPer questi motivi\ndichiara e pronuncia:\n1. Il reclamo del 19 settembre di RE 1 è respinto.\n2. Gli oneri del reclamo consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 250.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 300.–\nsono posti a carico di RE 1 che rifonderà a CO 2 fr. 900.- a titolo di ripetibili.\n3. La relativa istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio di CO 2 è priva d'oggetto.\n4. Il reclamo del 22 settembre di CO 2 è respinto.\n5. Non si prelevano tasse e spese.\nCO 2 che rifonderà a RE 1 a fr. 900.– titolo di ripetibili.\n6. L'istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio di CO 2 è respinta.\n7. Notificazione:\nComunicazione:\n-\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}