{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-01-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2014-162_2015-01-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=118026&nX40_KEY=4921731&nTrefferzeile=13&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b8842febdbf82b56968c6a92925f7660"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2014.162"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 16.01.2015 9.2014.162"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Relazioni personali: bambino di due anni"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:32:30", "Checksum": "d4e7beb875d7dbba65e2e8dc7215ba52", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 16.01.2015 9.2014.162\nRegesto:\nRelazioni personali: bambino di due anni\n\n\nTassa e spese sono a carico del reclamante – integralmente soccombente – che rifonderà a CO 2 fr. 1'000.– a titolo di ripetibili. Visto l'esito del reclamo e il diritto a ripetibili, la domanda di assistenza giudiziaria formulata da CO 2 per questa procedura deve essere considerata priva di oggetto (cfr. STF del 18 luglio 2012, inc. 2C_182/2012, consid. 6.3; STF del 7 agosto 2009, inc. 5A_389/2009, consid. 7; Sentenza CDP del 4 giugno 2014, inc. 9.2014.18, consid. 9).\nII. Sul reclamo di CO 2\n12. Anche la madre critica la decisione dell'Autorità di protezione dell'11 settembre 2014, postulando, previa concessione del gratuito patrocinio e della nomina di un curatore educativo per PI 1, che i diritti di visita, così come fissati vengano modificati, in quanto non rispettosi del bene del bambino. In particolare chiede che vengano stabiliti come segue:\nogni quindici giorni dal sabato alle 9.30 fino alla domenica alle 17.00, il mercoledì ogni due settimane (in alternanza) dalle 9.30 alle ore 17.30 e il il 24 dicembre 2014 dalle 9.30 fino alle 15.00.\nCO 2 non contestando il principio di ripristino delle relazioni personali tra padre e figlio – sospese – ne critica la durata fissata. Gli orari stabiliti dall’Autorità di protezione non sarebbero, a suo dire, compatibili con la giovane età e le abitudini del figlio.\n13. Quanto alla richiesta di CO 2 di estendere il diritto di visita del mercoledì, fissato per il pomeriggio (dalle 13.30 alle 18.30), a tutto il giorno (dalle 9.30 alle 17.30) si rileva quanto segue.\nIn concreto, dopo la sospensione provvisoria del diritto di visita del padre (ris. n. 389G/2014 del 14 agosto 2014), le parti sono state convocate all’udienza del 25 agosto 2014, durante la quale l’Autorità di protezione, ha impartito loro un termine per proporre una “soluzione condivisibile per i futuri diritti di visita”, ritenuto che non era stato possibile trovare un accordo fra i genitori di PI 1.\nAl riguardo, con primo scritto del 2 settembre 2014 CO 2 ha riferito di essere contraria al ripristino dei diritti di visita. Nello scritto dell’8 settembre 2014 ha nuovamente ribadito la propria posizione, evidenziando come determinane sia il bene del figlio.\nIn simili circostanze la richiesta di CO 2, formulata in sede di reclamo di estendere il diritto di visita del mercoledì appare in ogni caso contraddittoria.\n14. Medesima conclusione va fatta per quanto riguarda la modifica del diritto di visita fissato per il weekend. CO 2 chiede che venga fissato dal sabato mattina alle 9.30 alla domenica sera alle 17.00 (anziché dalle 9.00 alle 18.00).\nLa richiesta di CO 2 oltre a non essere sufficientemente motivata è prematura. Non consta che per la reclamante sia più faticoso ed impegnativo dover portare il bambino il sabato mattina alle nove e riprenderlo alle 18.00 al Punto d’incontro.\nNeppure gli operatori del Punto d’incontro (scritto del 4 dicembre 2014) hanno indicato problemi relativi agli orari, così come fissati dall’Autorità di prime cure.\nIn simili circostanze non si ravvisano gli estremi per scostarsi dalla regolamentazione stabilita d’ufficio dall’Autorità di protezione.\nSi rileva peraltro, che qualora i genitori di PI 1, – che entrambi postulano in sostanza, oltre ad un weekend ogni due settimane, un diritto di visita di un giorno in alternanza (la madre il mercoledì, il padre invece il sabato) – dovessero trovare un accordo al riguardo lo potranno in ogni caso sottoporre per approvazione all’Autorità di protezione.\n15. Anche la richiesta, formulata solo nelle considerazioni di premessa da CO 2 (reclamo pag. 2) e non ripresa nelle conclusioni (cfr. reclamo pag. 7) della nomina di un curatore educativo, va respinta.\nL’istituzione di una curatela educativa ai sensi dell’art. 308 presuppone che il bene del figlio sia minacciato (v. art. 307 cpv. 1 CC), che tale pericolo non possa essere prevenuto né dai genitori stessi né mediante una misura meno incisiva (principio di sussidiarietà) e che l’intervento attivo di un consigliere appaia adeguato al raggiungimento di tale scopo (DTF 140 III 241 consid. 2). Secondo l’art. 308 cpv. 1 CC, se le circostanze lo richiedono l’Autorità di protezione nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori nella cura del figlio. Il cpv. 2 prevede che l’Autorità può conferire al curatore poteri speciali, segnatamente la vigilanza delle relazioni personali. Qualora la minaccia per il bene del figlio sia circoscritta alle difficoltà nell’esercizio del diritto di visita, il compito di curatore educativo può essere limitato alla vigilanza delle sole relazioni personali.\nOra nel caso in esame la richiesta di istituzione di una curatela educativa, oltre ad essere stata formulata in questa sede da CO 2 solo a titolo marginale (reclamo pag. 2 e non ripresa nel petitum pag. 7) non è neppure motivata.\nDurante l’udienza del 25 agosto 2014 non era stata formulata una simile richiesta. L’ipotesi dell’introduzione della figura del curatore educativo era stata suggerita dal padre (cfr. scritto del 2 settembre 2014) nel caso in cui non fosse stato trovato un dialogo costruttivo circa il ripristino del diritto di visita. Ritenuto che i diritti di visita sono stati ripristinati, in concreto i presupposti per l’adozione di una curatela educativa ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 CC non sono dati. Non è per altro dimostrato che il bene del figlio sia minacciato da una generale mancanza di capacità educative dei genitori né la madre lo pretende."}